La sospensione condizionale erroneamente concessa non è revocabile dal giudice dell’esecuzione penale. Recependo un’importante pronuncia della Corte Costituzionale il giudice dell’esecuzione si è visto negare dalla Corte si Cassazione il diritto di revocare la concessione erronea di una sospensione condizionale della pena.
Nel caso di specie il Tribunale di Torre Annunziata, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva sollevato infatti questione di legittimità costituzionale dell’art. 168 c.p.p., al fine di vedersi attribuito il potere di revocare la sospensione condizionale erroneamente concessa all’imputato, la Corte Costituzionale adita ha chiarito come “il remittente”, ovvero il giudice dell’esecuzione, “mediante la dedotta questione di costituzionalità, vorrebbe in sostanza essere legittimato ad esercitare, nella sua qualità di giudice dell’esecuzione, un controllo sul contenuto di una sentenza passata in giudicato, correggendo un errore del giudice di cognizione asseritamente dovuto all’inconveniente di fatto del tardivo aggiornamento del casellario giudiziale” e che pertanto, osta all’intervento additivo richiesto “il principio dell’intangibilità del giudicato, in ossequio al quale la problematica dell’errore di fatto, in iudicando o in procedendo in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell’esecuzione”(cfr. sentenza n. 294/1995; n.28/1969; ordinanza n.413/1999). Analogamente anche nel caso di specie si ritiene che il Pubblico Ministero abbia errato nel presentare una tale richiesta di revoca al giudice dell’esecuzione, in quanto le questioni oggetto dell’istanza esorbiterebbero dalla competenza di questo giudice, in quanto andrebbero ad infierire sul giudicato.
Con l’ordinanza nr. 413/1999 della Corte Costituzionale si è chiaramente sancito il principio di diritto per cui è estraneo ai poteri del giudice dell’esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena concesso erroneamente per errori in diritto o fatto.
Ne consegue pertanto un importante conseguenza in termini pratici ovvero il principio dell’intangibilità della pronuncia, anche se erronea, che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale anche laddove il beneficiario della stessa non ne risultava sostanzialmente meritevole.
Al passaggio in giudicato di quella decisione, contenente l’errore, consegue pertanto l’intangibilità del provvedimento di sospensione della pena anche se emesso in ragione delle lungaggini di aggiornamento del Casellario Nazionale.