Roma, 21.06.2021
della: dr.ssa Lucia D’Angelo
PAROLE CHIAVE: illegittimità procedurale; presunzione di legalità; presunzione di innocenza; illecito; responsabilità «oggettiva» e «soggettiva» per inadempimento; equità; imparzialità; fondatezza; «diritto alla difesa».
Sommario: 1.La fattispecie «oggettiva». – 2.Il giudizio di legittimità «esecutiva» della sentenza e la giurisprudenza di merito. – 3. Conclusioni.
Abstract:
«L’analisi in oggetto di studio, argomenta in maniera analitica, una esigibilità di «giustiziabilità» e di «tutela», sensibilmente informata a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 34 CEDU, da una persona fisica (nel caso di specie, il Sig. BUSUTTIL, ricorrente), nei confronti del governo maltese, in tema di violazione dell’art. 6§2 della medesima Convenzione.».
GIURISPRUDENZA:
- Art. 6§2 CEDU; art. 44§2 CEDU; art. 34 CEDU ; art. 35 CEDU ; art. 45§2 CEDU; art. 74§2 ai sensi delle disposizioni regolamentari della Corte di Strasburgo.
- Income Tax Management Act.
- Chapter 372 delle Laws di Malta.
- Sezione n. 23 paragrafi 1, 2, 7, 13 del Chapter 372 delle Laws di Malta.
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1.La fattispecie «oggettiva».
Il 3 giugno 2021, la Corte di Strasburgo, si è pronunciata in materia di presupposta violazione dell’art. 6§2 della CEDU, a seguito di un ricorso avverso al governo maltese, presentato da una singola persona fisica (nel caso
di specie, il Sig. BUSUTTIL), nei termini posti in essere dall’art. 34 della suddetta «Convezione».
La Suprema Corte ha deliberato (in forma privata) il 20 Aprile 2021, in tema di ricorso n. 48431 risalente all’11 ottobre 2018.
La fattispecie «oggettiva», distinguente il predetto ricorso, argomenta una contestata illegittimità di «procedura» nei confronti del ricorrente, Sig. BUSUTTIL,nei termini di una dichiarazione di presunta colpevolezza, ascritta all’adempimento delle sue funzioni di direttore aziendale, segnatamente al mancato pagamento di dovuti contributi fiscali, in «presunzione di legalità».
Secondo quanto reso noto in sentenza, tali contributi riguardavano, approssimativamente, il versamento della cifra di euro 323,500, il cui pagamento doveva avvenire, per ordine delle autorità competenti, nel 2011.
Tale cifra, rappresentava nel caso specifico, preso in considerazione dalla suddetta Corte, una provisional tax,in aggiunta a dei contributi assicurativi di carattere nazionale da versare per conto degli impiegati di tale impresa.
Un’impresa che però ha dichiarato fallimento nel periodo compreso tra il 2003-2006.
Il ricorrente, non ha adempiuto al pagamento di tali contribuzioni fiscali e assicurative, e, a fare data da Marzo 2011, è stato istruito un procedimento di natura penale, a suo carico, maturatosi ai sensi della Sezione n. 23, paragrafi 1 e 2 relativi al Capitolo 372 delle leggi maltesi, e, più propriamente dell’Income Tax Management Act, e, dei Regolamenti n. 15 e n. 20 del Legal Notice 88 risalente al 1998.
Il Sig. BUSUTTIL, rende nota la propria inconsapevolezza, con riguardo al soddisfacimento di una tale ottemperanza, attribuitagli, de plano, dagli ulteriori due direttori aziendali (in aggiunta alla sua persona), contraddistinguenti la gestione dell’attività dirigenziale dell’impresa di appartenenza, in quanto all’epoca dei fatti, egli aveva vivamente insistito, coi suoi colleghi funzionari, nel merito di un necessario affidamento a un controllore finanziario
dell’espletamento del su citato incarico, non avendo lui maturate, per simili rilievi e osservanze, le dovute competenze nel corso della carriera aziendale.
Nel marzo 2012, tuttavia, la Suprema Corte, gli intima un reato di colpevolezza, condannandolo al pagamento di una cifra pari a euro 400.
Il Procuratore Generale si appella a tale giudicato, attraverso un’azione di natura giudiziale, che potesse consentirne il riconoscimento, al Sig. BUSUTTIL, della «presunzione di innocenza», ritenendo, invero, la sua personale testimonianza «veritiera», e, piena, e, diligente, la sua buona fede nel prevenire la sostanza dell’«illecito» contestatogli, ai sensi della Sezione n. 13 dell’Interpretation Act.
Ciononostante, il 6 dicembre 2012, la Corte di Appello conferma il giudicato di prima istanza, condannando il ricorrente al pagamento di euro 400, integrando, altresì, una «multa» di importo giornaliero di euro 4, da addebitarsi fino al compiuto versamento della cifra di euro 323,500, ingiungendo a tale riguardo, che il direttore di un’azienda, è pienamente responsabile nell’espletamento delle sue diversificate attribuzioni professionali, nelle dispiegate finalità da perseguire, e i motivati pagamenti.
Per tali menzioni, il dipartimento delle imposte, rivendica in maniera stringente, l’adempimento degli oneri fiscali e assicurativi da parte del ricorrente, in giudizio di regolamento e di legalità.
Inoltre, il suddetto giudicato, contesta, il riferimento giuridico-documentale alla Sezione n. 13 dell’Interpretation Act da parte dell’appellante, considerato inidoneo, e, mancante dei requisiti obiettivi in tema di applicazione, poiché il reato di specie è, de iure condendo, ascrivibile a una c.d. special law.
Quest’ultima, si rivela avvolgente, inter alia,le misure fiscali formulate ad opera del governo maltese, e, segnatamente alle quali era dovuto l’adempimento così notificato.
Inoltre, nonostante, l’azienda alle cui dipendenze fosse il ricorrente risultasse avere problemi di natura finanziaria, la strutturazione degli incarichi dirigenziali del medesimo, era ancora in fase di pronto svolgimento.
L’appellante, ricorre, conseguenzialmente, a un giudizio di accertamento di costituzionalità, relativamente allo svolgimento di un equo processo in presunzione di accertabile innocenza e in accertamento di potenziale violazione dell’art. 6§2 della CEDU.
Tuttavia, tale stessa rivendicazione, viene rigettata il 26 aprile 2017 dalla Civil Court in ordine alle proprie competenze di natura «costituzionale», e di «tutela» in materia di violazione dei diritti dell’uomo.
La Corte sostiene la confutabilità di un potenziale ormeggio giuridico con quanto distinguente le disposizioni regolamentari risalenti all’art. 6§2 della
CEDU; in punta di diritto, subentra di fatto, la constatazione giudiziale, da parte della medesima, che la Sezione n. 23 del Capitolo 372, caratterizzante la produzione legislativa maltese, sigilli una mancata presunzione di similari fattezze argomentative, quali quelle rappresentate in fase di giudizio dal ricorrente.
Il Sig. BUSUTTIL, si appella a tale giudicato, novellando la messa in evidenza ai sensi del Capitolo 372 delle Laws of Malta,e, altresì, in virtù della Legal Notice 88 del 1998, di una aperta violazione del suo diritto alla «presunzione di innocenza».
Il 13 aprile 2018, anche tale ricorso in appello risulta essere insussistente. Il motivo della contestazione, da parte della Corte Costituzionale, è quello della mancanza di insufficiente responsabilità, in caso di declino dell’attività aziendale, per un direttore, o un direttore con incarichi non esecutivi, o comunque, avente una minoritaria partecipazione azionaria.
Invero, viene ritenuto in fatto e in diritto, che, in riferimento a una fattispecie così rappresentata, il ricorrente avesse i medesimi mandati degli altri direttori, doverosamente obbligandosi a prendere visione, e, a ottemperare, agli incarichi prepostigli per legge, oltreché, di interessarsi a tutti gli aspetti aziendali quanto a quelli di natura prettamente finanziaria.
Ulteriormente, tale Corte, contesta che il ricorrente non abbia sollevato dubbi di legittimità in tema di mancato invio della modulistica fiscale, o, di avvenuto inadempimento del pagamento dell’imposta erariale da esigersi; egli permea, il proprio ricorso, concordemente, a una responsabilità penale lesivamente attribuitagli. Ciononostante, la Corte, sigilla la sua insindacabile pronuncia, affermando che, le leggi cui si appella il ricorrente, in oggetto di fattispecie ivi rappresentata, nei riguardi delle giurisdizioni costituzionali, non costituiscono violazione alcuna alla sua «presunzione di innocenza».
2.Il giudizio di legittimità «esecutiva» della sentenza e la giurisprudenza di merito.
La Corte di Strasburgo, date le evidenze di carattere giudiziale, e altresì normativo, presentate dalle Parti, nello specifico il Sig. BUSUTTIL, come ricorrente, e, il governo di Malta, in qualità di convenuto, respinge il ricorso cui in oggetto, per appurata insussistenza di una dichiarabile violazione dell’art. 6§2 della CEDU.
La sentenza pronunciata il 3 giugno 2021, viene vidimata dal Presidente della Corte e dal cancelliere, rispettivamente Ksenija Turković, e Renata Degener.
La giurisprudenza di merito, contestualmente, alla fattispecie in oggetto di analisi argomentativa, perviene a una soluzione giudiziale di comparato discernimento normativo ruotante intorno alla:
- giurisprudenza di Strasburgo;
- alle special laws maltesi;
- all’Income Tax Management Act;
- al Chapter 372 delle Laws di Malta;
- alla Sezione n. 23 paragrafi nn. 1, 2, 7, 13 del Chapter 372 delle Laws di Malta;
- alla Sezione n. 13 dell’Interpretation Act del 1975;
- al Chapter 249 delle Laws di Malta;
- alla legislazione supplementare (subsidiary legislation) n. 372.14 del Final Settlement System Rules (o, «Sistema di regolamentazione normativa finale»)all’Incom Tax Act,nei dispositivi 2, 15, 20, 29, e 30;
- alla Domestic Practice (o, «precedente giuridico interno») con riferimento al caso: «Police vs Carmela Agius», nel giudizio di legittimità della Court of Criminal Appeal, judgement del 29 gennaio 2015.
Ai sensi della legge di ratifica del governo maltese, risalente (con inerenza al suo deposito) al 23 gennaio 1967, l’interpretazione, e, quindi, la relativa interna applicazione, dell’art. 6§2 della CEDU, deve, in maniera cogente, armonizzarsi, nel suo inquadramento normativo, con le altre leggi proprie dell’ordinamento giuridico della Repubblica di Malta.
L’addotta violazione di tale suddetto articolo, ai sensi del menzionato paragrafo di stretta inerenza al medesimo, viene dichiarata irricevibile, dalla
Corte di Strasburgo, ai sensi dell’art. 35 CEDU, e, dell’art. 44§2 in materia di Convenzione.
Tale Corte, rivendica, in sede di pronuncia giudiziale, il diritto alla difesa del ricorrente, sottolineando, però, che diviene a tal proposito, paradigma di esigente appellabilità, la misura stessa della giusta proporzionalità della proposizione difensiva, in argomento di legittimabilità dei propri fini.
Rende, altresì, evidente, che essa, valuta la correttezza della «procedibilità» e della «sostanzialità» delle cause portate a oggetto di sua valutazione; una valutazione, la quale, nel momento in cui viene posta in essere, non va a sostituire, bensì, a precedere, la spendibilità di «esperibilità» e di «risultato», di natura «formale» e «sostanziale», quanto di grado meramente procedurale, delle Corti, o, dei Tribunali interni ai Paesi siglanti la predetta Convenzione.
A ciò, aggiunge, sensibilmente che, la Corte Costituzionale maltese, di fatto, non ha ritenuto inapplicabile la Sezione n. 13 dell’Interpretation Act, nel caso di specie, piuttosto, ha ritenuto, che gli elementi risultanti in favore di un costrutto difensivo del ricorrente, Sig. BUSUTTIL, non esistano, de iure condito, segnatamente al valore testuale di tale rilevante giuridico documento.
E, sebbene, la funzione giurisdizionale della Corte Costituzionale, non si allinei con presunzioni di «colpevolezza» o di «innocenza», tuttavia, i propri rilievi o constatazioni, in oggetto alla presente costituente difesa del Sig. BUSUTTIL, supportano i relativi rilievi concernenti i tribunali appartenenti alle giurisdizioni penali maltesi.
A tal proposito, viene rilevato sempre dalla stessa Corte di Strasburgo, che non sussistono elementi, i quali, possano lasciare intendere che, il sistema giurisdizionale maltese, debitamente adito, abbia reso l’applicazione della normativa in materia di onere probatorio incompatibile con la presunzione di innocenza del Sig. BUSUTTIL.
3. Conclusioni
La presunzione di innocenza (o, «presunzione di non colpevolezza»), viene formulata nelle analisi dottrinarie italiane, come una c.d. «immunità degli innocenti».
Ai sensi della siglata «Convezione», in oggetto di dibattimento, in materia di art. 6§2, e, di designazione di «presunzione di non colpevolezza», paventata su
ricorso dell’appellante Sig. BUSUTTIL, si ritiene, che la giurisdizione maltese, abbia tenuto conto, concordemente con le disposizioni regolamentari di natura «costituzionale», e, «penale», distinguenti la propria struttura legislativa ordinamentale, altresì, di quanto disposto in tema di art. 1 CEDU, ovvero, di obblighi nel rispettare i diritti dell’uomo, e, nel caso di specie, dell’imputato Sig. BUSUTTIL, internamente a una processabilità di natura penale.
In punta di diritto il predetto art. 1, decreta che:
«La Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.».
Ai sensi di ciò, il principio di presunzione di innocenza, terminologicamente, e, sostanzialmente, rappresentato, dalla c.d. teoretica della «immunità degli innocenti», affinché addivenga a una prefigurazione processuale cui al ricorso n. 48431/18, deve necessariamente essere assimilabile, segnatamente, a una tale congetturata corretta procedibilità, a un giudicato di non lesività nei «diritti» e nelle «libertà», così come enunciati nella presente «Convenzione».
L’art. 6§1 della CEDU, richiama i principi di equità, di imparzialità e indipendenza delle sedi giudicanti, quanto della fondatezza nella formulazione dell’accusa penale, i quali si presentano per sé stessi, connaturati, con quanto di pertinenza del paragrafo 2 del medesimo articolo, cui il ricorrente segnatamente si appella, ovvero:
«Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.».
Come noto, tale spirito normativo-disciplinare, è ripreso parimenti dall’art. 11 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, così come reso evidente da studi in materia, ai sensi del quale:
«Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.».
Gli stessi studi si appellano, inter alia, altresì, allo Statuto della Corte penale internazionale, e con specifico riferimento al co. 3 del suo art. 66, per il quale:
«Per condannare l’imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.».
Inoltre, essi, sottolineano come, ad esempio, per quanto di competenza della Grundgesetz, e, nello specifico, dell’art. 28, il principio di presunzione di innocenza,nerappresenti sostanzialmente un precipuo corollario dello Stato di diritto, e quindi, dello stesso principio di legalità.
Ciò supposto, preesiste in termini «dottrinari», quanto tipicamente «esecutivi», a una endemica istanza di eguaglianza «formale» e «sostanziale» cui il giudice de quo, deve necessariamente soggiacere, al di là dell’individuazione di qualsivoglia giurisdizione interna, o, sovranazionale, adita, da parte di colui, su cui grava una potenziale imputazione di colpa, ovvero, di responsabilità
dolosa, segnatamente a una prassi di natura meramente giudiziale quanto procedurale.
In qualche modo, ciò, s’impone, agli occhi attenti degli studiosi in materia, quale necessario anello di complemento, tendente a soppesare tutti i dovuti elementi di «cognizione», «valutazione» ed «esperibilità», conferenti il rispetto, altresì, della legalità di procedura di carattere meramente penale.
Il reato contestato in seno a tale pronuncia, porta in dovuta attenzione degli inquirenti, la violazione degli interessi finanziari e tributari dello Stato maltese.
Una lesività di legalità, che comporta una sostanziale inadempienza, a danno di quei principi democratici di effettività, cogenza e certezza giuridica di uno Stato di diritto, rappresentanti la resilienza e la stessa esistenza di quest’ultimo.
Inoltre, la registrata inadempienza, da collocarsi a carico della responsabilità omissiva e negligente del ricorrente, comporta uno squarcio internamente al sistema organizzativo dei sussidi, o benefici sociali, quanto della stessa assistenza sanitaria pubblica garantititi da tale medesimo Stato di diritto.
Concludendo, la concorrente opinione, poi, del giudice Wojtyczek, posta a pedice di pronuncia, in materia di responsabilità imputabile al ricorrente, Sig. BUSUTTIL, contesta in maniera non celata, l’opinione espressa dalla Corte di Strasburgo ai sensi del paragrafo n. 46 della presente pronuncia.
In fatto, e, in diritto, secondo tale giudice, non è condivisibile (o, stimabile) ai sensi di un’attenta analisi di tipo ricognitivo, posta in rispetto dell’art. 6§2 della CEDU, affermare che:
«La Corte, ha presunto che, gli Stati contraenti, possano, in linea di principio, e, a rigore di determinate condizioni, penalizzare un semplice o obiettivo fatto, indipendentemente dal modo in cui esso risulti da intenti criminosi o da effettiva negligenza.».
Ciò diviene certamente, additabile e ricorribile in termini di procedibilità e di analiticità sostanziale discrezionale della stessa Corte, lesiva, quest’ultima, attraverso tale affermazione, dei non residuali principi di legalità, certezza di diritto e di legittimata presunzione di innocenza del ricorrente.